Brianzecum

settembre 23, 2009

VOCAZIONE UNIVERSALISTA DEL COSTITUZIONALISMO

SFORZO GRADUALE DI ESTENDERE I DIRITTI VINCENDO AUTORITARISMI E REGIMI ANTICOSTITUZIONALI

“Noi riteniamo che sono per se stesse evidenti queste verità: che tutti gli uomini sono creati eguali; che essi sono dal Creatore dotati di certi inalienabili diritti, che tra questi diritti sono la Vita, la Libertà, e il perseguimento della Felicità; che per garantire questi diritti sono istituiti tra gli uomini governi che derivano i loro giusti poteri dal consenso dei governati”. In questa frase, tratta dal secondo capoverso della Dichiarazione d’indipendenza americana del 1776, sono già contenute tutte le enunciazioni-base del costituzionalismo, cioè di quel movimento che darà luogo al nascere delle costituzioni in diversi paesi del mondo. Si tratta, in particolare:

1) dell’uguaglianza degli esseri umani, quella che oggi potremmo tradurre come il principio del personalismo o della pari dignità di ogni uomo;

2) l’esistenza di diritti inalienabili dell’uomo;

3) il fatto che l’autorità, cioè il potere nella società, si esercita anzitutto per garantire i diritti degli individui;

4) l’idea che l’autorità si fonda sul consenso dei governati.

In questo, che è tra i primi documenti del costituzionalismo, è evidente l’esistenza di principi universalisti, nel senso che queste enunciazioni si riferiscono non solo ai cittadini statunitensi, ma a tutti gli uomini. Si può anche intravedere una matrice religiosa, là dove si parla di uomini creati uguali dal loro Creatore.

Sviluppo faticoso.  Se il costituzionalismo nasce da queste matrici universaliste, si sviluppa per due secoli in ambiti soltanto nazionali, dando luogo, appunto, alle costituzioni dei singoli stati nazionali. La dichiarazione francese del 1789, ad es., è stata chiamata Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino: l’ispirazione è universalista, ma l’applicazione è per il cittadino francese. Si possono individuare alcune linee evolutive nella storia del costituzionalismo. Anzitutto che molte enunciazioni non vengono di fatto applicate, se non con grossi ritardi. In diversi Stati americani, ad es., è stata mantenuta legale la schiavitù per quasi un secolo dopo la sopra ricordata dichiarazione di indipendenza (e di eguaglianza). In modo analogo, nonostante l’affermazione che l’autorità emana dal consenso dei cittadini, per diversi decenni e paesi solo una piccola percentuale di popolazione ha potuto votare, prima di arrivare al suffragio universale. Anche il colonialismo, operato in gran parte dalle democrazie occidentali, è una palese negazione dei principi costituzionalisti. Un secondo percorso evolutivo può essere individuato nella consistenza dei diritti. Inizialmente furono evidenziate le garanzie del cittadino nei confronti di possibili arbitrii delle autorità, per passare in seguito alle conquiste sociali (diritto al lavoro, all’istruzione, alla partecipazione…) per realizzare un ordine più giusto. Infine si passa dall’applicazione dei principi agli individui, alla loro espansione anche ai gruppi sociali e alle nazioni. Uno sviluppo lento e faticoso del costituzionalismo, attraverso le contraddizioni della storia.

Il tornante della seconda guerra mondiale.  La guerra del 1915-18 può essere considerata l’ultima guerra tra le nazioni e per le nazioni (avendo segnato il crollo degli imperi multinazionali austro-ungarico e turco-ottomanno e avendo portato a compimento l’aspirazione di molti popoli a costituirsi in Stato nazionale). La seconda guerra mondiale segna invece un tornante nella storia, introducendo un fattore più ideologico. La discriminante tra le potenze in guerra era infatti proprio il costituzionalismo: da una parte c’erano le potenze alleate che ne riconoscevano i principi; dall’altra i regimi autoritari che non solo non li riconoscevano nella prassi, ma li rifiutavano pure ideologicamente. Dicevano che è sbagliato affermare che tutti gli uomini sono uguali, che hanno diritti inalienabili, che l’autorità è per l’individuo, ecc., ma che invece bisogna partire dal principio opposto, che quello che conta è la collettività, la nazione, il gruppo. L’autorità viene prima dell’individuo, il potere non si fonda sul consenso dei governati, ma sul principio del capo, sul principio di autorità. Possiamo tecnicamente affermare che questi regimi erano anticostituzionali: di fatto non avevano costituzioni, o non le osservavano (come l’Italia fascista nei confronti del vecchio Statuto albertino, formalmente ancora in vigore). Gli alleati invece erano tutti paesi costituzionali, anche quelli del blocco sovietico. Questi ultimi avevano una costituzione con i principi democratici sopra ricordati, ma differivano dai paesi occidentali per una sopra-valutazione dell’uguaglianza economica nel raggiungimento degli stessi ideali democratici. Ritenevano – poi smentiti dalla storia – che a questa uguaglianza si possono sacrificare le garanzie di libertà politica. Ma c’è una netta differenza tra la deviazione di regimi che, fondandosi sugli stessi principi democratici giungono a rifiutarne alcuni, rispetto ai regimi autoritari che li rifiutano tutti in blocco già dall’inizio.

Forse la vicenda dei paesi del blocco sovietico insegna che i principi del costituzionalismo sono indivisibili, sono sempre necessari tutti, anche se talvolta sembrano ostacoli, sembra che le democrazie debbano lottare con una mano legata dietro la schiena. Forse sono da considerare altrettanti fini e mai mezzi. Spesso si negano i diritti umani perché non vi è concordanza sui loro fondamenti teorici. Si può obiettare che, al di là del loro fondamento, i diritti umani del costituzionalismo hanno ormai una verifica pratica e storica. Non se ne può prescindere pertanto se si vogliono – e si devono – raggiungere sempre nuove conquiste democratiche. Nella sintesi che ne ha fatto in un famoso discorso del 1941, enunciando le quattro libertà: di pensiero, di religione, dal bisogno e dalla paura, il presidente Roosevelt sottolineava come compito della sua generazione fosse quello di portarle ovunque nel mondo: una premessa per la pace. Riprendeva l’idea universalistica che c’è alla base dei diritti umani fin dall’origine.

* Dall’intervento del prof. Valerio Onida, presidente emerito della Corte costituzionale, alla settimana estiva di Motta 2008 su: Pace, giustizia e riconciliazione, organizzata dalla Comunità di via Sambuco 13, Milano.

Per riflettere:

-tutti gli uomini sono creati eguali e dotati di inalienabili diritti;

-principio del personalismo;

-autorità per l’individuo o prima dell’individuo?

-autorità fondata sul consenso dei governati;

-principi universalisti del costituzionalismo, non solo per i cittadini di un Paese;

-ritardi nell’applicazione dei principi;

-colonialismo come negazione dei principi costituzionalisti;

-dalle garanzie alle conquiste sociali;

-attraverso le contraddizioni della storia;

-il tornante della seconda guerra mondiale;

-democrazie contro regimi anticostituzionali;

-sopra-valutazione dell’uguaglianza economica nei Paesi del blocco sovietico;

-indivisibilità dei principi del costituzionalismo;

-sintesi delle 4 libertà enunciate da Roosevelt.

1 commento »

  1. […] alzare l’asticella Persona e diritti umani Invecchiamento attivo Sovranità parola da abolire Vocazione universalista del costituzionalismo Due componenti per comprendere la crisi Servilismo mafioso e cumulo dei poteri La democrazia non si […]

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